Anatomia di un Trust:
Soggetti, Ruoli e Meccanismi di Governance

Comprendere un Trust significa comprendere come vengono distribuiti ruoli, poteri e responsabilità tra i diversi soggetti che ne fanno parte. In questo articolo approfondiamo la struttura del Trust partendo dalle sue figure principali per poi passare ai principali meccanismi di governance e le differenze che possono emergere a seconda della giurisdizione scelta.aaadd

A conceptual 3D illustration of a wealth trust structure showing a Settlor, Trustee, Protector, and Beneficiaries.
A conceptual 3D illustration of a wealth trust structure showing a Settlor, Trustee, Protector, and Beneficiaries.

Il principio centrale: separare proprietà, controllo e beneficio

A differenza di una società o di una fondazione, il Trust non è normalmente un soggetto giuridico autonomo dotato di una propria personalità giuridica. È invece un rapporto giuridico attraverso il quale un soggetto, il Settlor, trasferisce determinati beni a un Trustee, affinché quest'ultimo li detenga e li amministri nell'interesse di uno o più Beneficiari oppure, in alcuni casi, per uno specifico scopo.

Le regole fondamentali della struttura sono contenute nel Trust Deed, l'atto istitutivo che definisce i poteri del Trustee, individua o determina le categorie dei Beneficiari, disciplina le modalità di amministrazione e distribuzione del patrimonio e stabilisce la legge applicabile al Trust.

Accanto a queste figure può essere previsto anche un Protector, al quale vengono attribuiti specifici poteri di controllo o supervisione sulle decisioni più rilevanti.

Questa separazione tra chi origina il patrimonio, chi lo amministra e chi ne beneficia rappresenta l'elemento centrale del Trust.

Comprendere il Trust significa però andare oltre il semplice schema Settlor – Trustee – Beneficiari e analizzare come vengono distribuiti i poteri tra le diverse figure, quali decisioni possono essere riservate, delegate o sottoposte a consenso e quale legge governa l'intera struttura, considerando che norme imperative in materia successoria, matrimoniale, fallimentare, fiscale o di tutela dei creditori possono continuare ad assumere rilevanza per i soggetti coinvolti, soprattutto quando il Trust coinvolge più ordinamenti.

Il Settlor: non soltanto colui che trasferisce i beni

Il Settlor, o disponente, è il soggetto dal quale prende origine il Trust.

È generalmente colui che trasferisce inizialmente il patrimonio e che, nella fase di costituzione, definisce insieme ai propri consulenti gli elementi fondamentali della struttura:

a) Finalità del Trust: successione, protezione e continuità patrimoniale, gestione di asset familiari, sostegno ai Beneficiari, detenzione di partecipazioni, ecc;

b) Tipologia di Trust: discretionary o fixed interest, revocable o irrevocable;

c) Poteri riservati al Settlor: ad esempio nomina o rimozione del Trustee, modifica di alcuni elementi del Trust o poteri su specifiche decisioni;

d) Trustee ed i suoi poteri;

e) Beneficiari: individuazione dei Beneficiari o delle relative categorie;

f) Protector, se previsto: nomina e definizione dei suoi poteri;

g) Regole sulle distribuzioni: chi può ricevere capitale o reddito, quando e secondo quali criteri;

h) Governing law: legge che disciplinerà il Trust;

i) Durata del Trust e condizioni per la sua cessazione;

j) Modalità di gestione degli investimenti: chi definisce la strategia, chi può nominare Asset Manager o Investment Advisor e con quali poteri;

k) Modalità di governance di asset particolari, ad esempio partecipazioni in imprese familiari o immobili strategici;

l) Profili fiscali, successori e cross-border : valutazione della residenza del Settlor e dei Beneficiari, della localizzazione degli asset e delle giurisdizioni coinvolte. Limitarsi a definirlo come “colui che conferisce i beni” sarebbe però riduttivo.

Questi elementi trovano espressione principalmente nel Trust Deed e possono essere integrati dalla Letter of Wishes,

Il Trust Deed non è altro che il documento ufficiale che traduce le volontà del Settlor nell’architettura giuridica del Trust e ne definisce le sue regole operative, stabilendone l’assetto complessivo, i rapporti tra i soggetti coinvolti, i poteri attribuiti alle diverse figure e le regole fondamentali per l’amministrazione e la destinazione del patrimonio.

La Letter of Wishes svolge invece normalmente una funzione diversa. Permette al Settlor di comunicare al Trustee le proprie intenzioni rispetto alla futura amministrazione del patrimonio: educazione dei discendenti, conservazione di specifici asset familiari, criteri indicativi per le distribuzioni o filosofia generale di gestione.

In un Trust discrezionale, proprio perché il Trustee deve conservare una reale capacità decisionale, la Letter of Wishes viene normalmente concepita come indicativa e non come un insieme di ordini vincolanti.

Nel modello più tradizionale, il Settlor trasferisce effettivamente il patrimonio al Trustee e rinuncia alla possibilità di amministrarlo come se continuasse a esserne proprietario.

Questo non significa necessariamente scomparire completamente dalla struttura.
A seconda della governing law e del Trust Deed, il Settlor può riservarsi determinati poteri. Ad esempio: nominare o rimuovere il Trustee o il Protector; modificare alcune disposizioni del Trust; aggiungere o escludere Beneficiari; approvare determinate distribuzioni;nominare o rimuovere un Investment Manager; cambiare la governing law; revocare il Trust (quando la struttura è stata costituita come revocabile).

Questo introduce una considerazione fondamentale: conservare alcuni poteri non equivale necessariamente a conservare la proprietà del patrimonio., ma deve essere fatto con estrema cautela.

La questione diventa delicata quando i poteri formalmente riservati si trasformano, nella pratica, in un controllo pressoché completo del Settlor sull’operato del Trustee. Un Trustee che si limita sistematicamente a eseguire qualsiasi istruzione del Settlor senza esercitare le funzioni attribuitegli dalla struttura rischia di alterare sostanzialmente l'equilibrio del Trust.

La distinzione è importante anche perché una struttura può essere perfettamente valida secondo la propria governing law ma produrre conseguenze fiscali o patrimoniali differenti a seconda del Paese di residenza del Settlor o dei Beneficiari. Un potere accettabile dal punto di vista di una determinata governing law, non determina automaticamente quale sarà il trattamento fiscale del Trust nel paese di residenza dei soggetti coinvolti, ad esempio, Svizzera, Regno Unito, Italia etc…

La scelta dei poteri deve pertanto essere effettuata considerando l'intera struttura cross-border, non soltanto la legge con cui il Trust viene costituito.

Una delle considerazioni di maggiore importanza riguarda il potere del Settlor di avere la possibilità di revocare la struttura.

In un revocable Trust, il Settlor mantiene il potere di revocare il Trust secondo quanto previsto dall'atto istitutivo, determinando normalmente la restituzione o diversa destinazione degli asset. Già questo potere di per sé pone il Settlor in una posizione di forte controllo del Trust.

In un irrevocable Trust, il trasferimento è invece concepito per non essere liberamente reversibile da parte del Settlor. L'irrevocabilità non implica però necessariamente l'assenza di qualsiasi potere residuo. Un Trust può essere irrevocabile ma riconoscere al Settlor il diritto di sostituire il Trustee, indicare determinate decisioni di investimento oppure esercitare altri poteri espressamente previsti dalla governing law e dal Trust Deed.

Deve poi essere considerata la tipologia di Trust che si intende creare.
Se consideriamo ad esempio HMRC (l’autorità fiscale britannica), questa riconosce espressamente diverse tipologie di trust, tra le quali figurano come “principali”:

  • Bare Trust: dove il Trustee detiene formalmente i beni, ma il Beneficiario ha un diritto pieno e immediato al capitale e al reddito. Il Trustee ha quindi una discrezionalità molto limitata;

  • Interest in Possession Trust: dove un Beneficiario ha diritto al reddito generato dal Trust, mentre il capitale può essere destinato ad altri soggetti in un momento successivo;

  • Discretionary Trust: dove il Trustee decide, entro i limiti del Trust Deed, quali Beneficiari ricevano distribuzioni, in quale momento e per quale importo;

  • Accumulation Trust: dove il reddito può essere trattenuto e reinvestito nel Trust invece di essere distribuito immediatamente;

  • Settlor-Interested Trust: dove il Settlor, il coniuge o il partner civile può beneficiare direttamente del Trust; questa caratteristica può avere conseguenze fiscali specifiche nel Regno Unito;

  • Mixed Trust: combina caratteristiche di più tipologie di Trust nella stessa struttura;

  • Non-Resident Trust: Trust considerato non residente nel Regno Unito ai fini fiscali.

La scelta tra diritti prestabiliti e discrezionalità incide direttamente sulla governance del Trust, perché determina il grado di autonomia riconosciuto al Trustee e, parallelamente, la certezza o meno dei diritti economici attribuiti ai Beneficiari.

Un patrimonio destinato a più generazioni può richiedere sufficiente flessibilità per adattarsi a circostanze che il Settlor non potrebbe realisticamente prevedere al momento della costituzione.

Il Trustee: Proprietario formale ed amministratore

Se il Settlor dà origine al Trust, il Trustee ne rappresenta il centro operativo.

È normalmente il soggetto al quale viene trasferita la titolarità dei beni e sul quale grava la responsabilità di amministrarli secondo il Trust Deed e la governing law.

Dispone generalmente di poteri molto estesi rispetto agli asset, ma tali poteri sono funzionali al Trust e non possono essere esercitati come farebbe un proprietario nell'esclusivo interesse personale.

Il Trustee può trovarsi formalmente intestatario di: conti bancari; portafogli mobiliari; partecipazioni societarie; immobili; investimenti alternativi; polizze; crediti; altri asset conferibili secondo la legge applicabile.

La titolarità formale gli consente di operare sul patrimonio. Il Trust Deed e la legge applicabile stabiliscono però per quale finalità e con quali limiti.

Tra le funzioni normalmente associate al Trustee rientrano, a titolo esemplificativo:

  • conservare e amministrare il patrimonio;

  • effettuare o autorizzare investimenti;

  • effettuare distribuzioni;

  • esercitare diritti di voto relativi a partecipazioni societarie;

  • nominare gestori e consulenti;

  • monitorare gli asset;

  • mantenere contabilità e documentazione;

  • valutare le esigenze dei Beneficiari;

  • applicare le disposizioni del Trust Deed;

  • gestire eventuali conflitti tra Beneficiari o differenti generazioni.

I poteri del Trustee sono accompagnati da responsabilità (“fiduciary duties”).
La portata esatta dei fiduciary duties dipende dalla legge applicabile, ma ricorrono generalmente principi quali:

  • agire conformemente al Trust;

  • operare nell'interesse dei Beneficiari o dello scopo previsto;

  • evitare o gestire correttamente i conflitti di interesse;

  • non ottenere vantaggi personali indebiti dalla propria posizione;

  • preservare e amministrare diligentemente il patrimonio;

  • trattare correttamente le diverse categorie di Beneficiari;

  • esercitare effettivamente le proprie discrezioni.

Un patrimonio significativo viene raramente amministrato interamente dal Trustee senza l'assistenza di soggetti specializzati.

Il Trustee può quindi lavorare con banche depositarie, asset manager, investment advisor; family office; consulenti legali e fiscali; specialisti immobiliari o di private markets.

La delega di determinate funzioni deve chiarire chi definisce gli obiettivi di investimento, chi seleziona il gestore, quale soggetto può impartire istruzioni e chi controlla periodicamente l'operato degli intermediari.

Il Trustee può anche non essere una persona fisica.

Nei patrimoni internazionali è frequente ricorrere a un Corporate Trustee o ad una Private Trust Company – PTC, ossia una società costituita per agire come Trustee di uno o più Trust riferibili generalmente a una specifica famiglia, che permette di creare una governance più personalizzata e può consentire alla famiglia o ai suoi consulenti di partecipare, attraverso il board della società, al processo decisionale.

Il Protector: un contrappeso nella governance

Il Protector è probabilmente una delle figure più interessanti e al tempo stesso più frequentemente fraintese.

Non è un elemento necessario di ogni Trust, viene inserito per creare un ulteriore livello di controllo rispetto ad alcune decisioni particolarmente sensibili ma, non dovrebbe essere considerato semplicemente come “il rappresentante del Settlor”.
Il punto è particolarmente importante quando il Settlor muore o diventa incapace: il Protector deve poter continuare a operare secondo la logica del Trust, senza che la struttura dipenda esclusivamente da un rapporto personale con il fondatore.

La sua funzione dipende interamente dal Trust Deed e dalla governing law.

I poteri del Protector possono essere costruiti in modo molto diverso. Tra quelli che si incontrano più frequentemente possono figurare:

  • nomina e rimozione del Trustee;

  • consenso a determinate distribuzioni;

  • consenso alla vendita di asset considerati strategici;

  • approvazione di modifiche al Trust;

  • aggiunta o rimozione di Beneficiari;

  • approvazione del cambio della governing law;

  • nomina o rimozione di Investment Manager;

  • autorizzazione di determinate operazioni straordinarie.

È importante distinguere tra positive powers e consent powers.
Nel primo caso il Protector può assumere direttamente una determinata decisione, ad esempio rimuovere e sostituire il Trustee.
Nel secondo non prende direttamente la decisione ma dispone di un diritto di consenso o veto: il Trustee decide, ma non può procedere senza la sua approvazione.

Protector e Trustee non svolgono lo stesso ruolo, anzi, attribuire al Protector troppi poteri può generare una sovrapposizione con le funzioni del Trustee. Se ogni investimento, distribuzione o decisione amministrativa richiede necessariamente l'approvazione del Protector, può diventare difficile stabilire chi eserciti effettivamente la gestione del Trust.

Per questa ragione la progettazione del Protector dovrebbe concentrarsi principalmente sulle decisioni strategiche o potenzialmente irreversibili, lasciando al Trustee sufficiente autonomia per amministrare la struttura.

Un Protector può quindi rappresentare un efficace meccanismo di checks and balances, ma soltanto quando il suo ruolo è definito chiaramente.

La scelta iniziale del Settlor non dovrebbe quindi basarsi unicamente sulla fiducia personale, ma anche sulla capacità di comprendere la struttura e di assumere decisioni potenzialmente complesse.

Un Trust destinato a durare più generazioni dovrebbe stabilire cosa accade in caso di morte, incapacità, dimissioni o conflitto del Protector e chi possiede il potere di nominare il suo successore.

I beneficiari: Diritti acquisiti o mere aspettative?

Anche la posizione dei Beneficiari varia considerevolmente a seconda della tipologia di Trust.

I Beneficiari sono i soggetti destinati a ricevere i vantaggi economici del Trust, ma la loro posizione giuridica può variare sensibilmente in funzione della struttura adottata.

È utile distinguere tra diritti acquisiti, diritti condizionati e mere aspettative. Un Beneficiario con un diritto acquisito può vantare una posizione già definita sul reddito o sul capitale del Trust; un diritto condizionato diventa invece effettivo soltanto al verificarsi di un determinato evento; in alcuni Trust infine, il Beneficiario può non avere un diritto attuale a ricevere una distribuzione, ma soltanto la possibilità di essere preso in considerazione dal Trustee nell’esercizio della propria discrezionalità.

In un Fixed Interest Trust, ad esempio, i diritti economici possono essere predeterminati, mentre in un Discretionary Trust spetta al Trustee decidere se, quando e in quale misura effettuare distribuzioni, sempre entro i limiti stabiliti dal Trust Deed e dalla governing law.

I Beneficiari possono essere individuati nominativamente oppure attraverso categorie. Tra le principali rientrano i Beneficiari attuali, che possono ricevere reddito o capitale durante la vita del Trust; i Beneficiari futuri o "remainder beneficiaries", destinati a beneficiare del patrimonio in una fase successiva; i Discretionary Beneficiaries, nei confronti dei quali il Trustee conserva un potere discrezionale di distribuzione; e i contingent beneficiaries, il cui diritto dipende dal verificarsi di una determinata condizione o evento futuro.

In strutture familiari di lungo periodo, le categorie possono essere definite in modo sufficientemente ampio da includere, ad esempio, figli, discendenti o future generazioni, consentendo al Trust di adattarsi all’evoluzione della famiglia senza dover necessariamente identificare sin dall’origine ogni singolo Beneficiario.

A seconda della governing law e della tipologia di Trust, i Beneficiari possono inoltre disporre di diritti informativi, poteri di enforcement o altri strumenti di tutela nei confronti del Trustee. La loro posizione assume quindi rilievo non soltanto sotto il profilo economico, ma anche nell’equilibrio complessivo della governance del Trust e nella distribuzione dei poteri tra i diversi soggetti coinvolti.

Governing law: perché la giurisdizione cambia il funzionamento del Trust

La scelta della governing law non consiste semplicemente nello scegliere il Paese nel quale “registrare” un Trust.
È la legge che disciplina il Trust e determina ed influenza gli aspetti essenziali della sua struttura,

Per questa ragione due Trust con Beneficiari e asset identici possono avere una governance sostanzialmente differente se regolati da legislazioni diverse.

Alcune giurisdizioni presentano caratteristiche particolarmente riconoscibili.
Le Legislazioni più comuni sono

a) England & Wales:

Il diritto inglese rappresenta una delle matrici storiche del Trust moderno.

A differenza di altre giurisdizioni, non esiste un unico codice che ne disciplini integralmente il funzionamento: il sistema si è sviluppato attraverso equity, case law e diversi interventi legislativi.

Una delle leggi più rilevanti in materia è il già citato Trustee Act 2000, che regola l’operatività del trustee in England & Wales, in particolare con riferimento a obblighi di diligenza, oteri di investimento e delega di alcune funzioni.

La lunga evoluzione giurisprudenziale rende invece particolarmente sviluppata l'analisi dei fiduciary duties, dell'esercizio della discrezionalità e dei rapporti tra Trustee e Beneficiari.

Il modello inglese rappresenta, in termini generali, un'impostazione caratterizzata da una lunga tradizione giurisprudenziale, con un sistema che appare poco codificato, ma allo stesso tempo molto sviluppato.

b) Jersey:

Jersey dispone di una disciplina specifica attraverso la Trusts (Jersey) Law 1984, successivamente sviluppata e aggiornata nel tempo per regolamentare strutture fiduciari sempre più complesse.

Uno degli aspetti più interessanti è la disciplina espressa dei reserved powers.
La legge consente al Settlor di riservarsi una serie significativa di poteri senza che ciò determini automaticamente l'invalidità del Trust.
Questo consente di costruire una governance molto personalizzata: il patrimonio viene affidato al Trustee, ma il Settlor può conservare strumenti di intervento sulle decisioni considerate strategiche. La particolarità non è quindi semplicemente che esistano dei reserved powers — presenti anche in altre giurisdizioni — ma la loro ampiezza e disciplina.

Interessante è poi che, salvo che il Trust Deed stabilisca diversamente, un Jersey Trust può continuare per un periodo illimitato. La struttura può quindi essere concepita per accompagnare il patrimonio attraverso più generazioni senza che la governing law imponga necessariamente una scadenza predeterminata.

Jersey consente inoltre di costituire Trust destinati al perseguimento di uno o più scopi non caritatevoli, senza che debbano necessariamente essere costruiti esclusivamente attorno a Beneficiari individualmente identificabili. In questo caso deve essere nominato un Enforcer, distinto dal Trustee, con il compito di assicurare che gli scopi previsti dal Trust vengano effettivamente perseguiti.

Un altro elemento significativo riguarda le cosiddette firewall provisions: la legge di Jersey contiene disposizioni volte a stabilire quali questioni relative a un Jersey Trust debbano essere determinate secondo il diritto di Jersey anche quando una legislazione straniera attribuisca diritti differenti, ad esempio in relazione a rapporti familiari o successori.

Questo non significa che una struttura Jersey possa ignorare automaticamente le norme dei Paesi nei quali risiedono Settlor o Beneficiari. Significa piuttosto che la governing law dispone di proprie regole per determinare validità e amministrazione del Trust, che dovranno poi essere coordinate con gli altri ordinamenti coinvolti.

Nel complesso, la combinazione delle peculiarità più rilevanti di Jersey creano un sistema che consente un elevato livello di personalizzazione della governance, pur mantenendo centrale il ruolo e le responsabilità del Trustee.

c) Cayman Islands:

La legislazione delle isole Cayman è molto vicina a quella Jersey, mal ’elemento che la distingue maggiormente da altre giurisdizioni è il regime STAR – Special Trusts Alternative Regime.

Uno STAR Trust può essere costituito a favore di determinate persone, per il perseguimento di specifici scopi oppure combinando entrambe le finalità. Questa flessibilità lo rende particolarmente adatto a strutture patrimoniali complesse, nelle quali il Trust non deve limitarsi a effettuare distribuzioni a Beneficiari, ma può anche perseguire obiettivi di lungo periodo, come la detenzione di partecipazioni societarie o la continuità di determinati asset familiari.

L’aspetto più particolare riguarda però l’enforcement. Nei STAR Trusts, il diritto di far rispettare il Trust non spetta automaticamente ai Beneficiari, ma viene attribuito a uno o più Enforcers, soggetti incaricati di verificare che Trustee e struttura operino conformemente alle finalità previste.

Questo consente di separare ulteriormente tre elementi: chi beneficia economicamente del Trust, chi lo amministra e chi ha il potere di farne rispettare le regole.

È proprio questa separazione a rendere il regime STAR particolarmente interessante dal punto di vista della governance e a differenziarlo in modo più netto rispetto a giurisdizioni come il Regno Unito o Jersey, dove l’enforcer ha un controllo esclusivamente sui Trust che perseguono un determinato scopo.

d) British Virgin Islands

Le British Virgin Islands presentano una caratteristica particolarmente interessante quando il patrimonio comprende partecipazioni societarie.

Il Virgin Islands Special Trust Act – VISTA ha introdotto una forma di Trust specificamente pensata per detenere azioni di una BVI Business Company.

Nel modello tradizionale, il Trustee che detiene una partecipazione societaria deve comunque considerare i propri obblighi fiduciari rispetto al valore dell'investimento e può trovarsi nella posizione di dover intervenire sulla società.

Il VISTA permette invece, al ricorrere delle relative condizioni, di separare maggiormente la proprietà fiduciaria delle azioni dalla gestione dell'impresa, limitando l'obbligo del Trustee di intervenire nell'amministrazione della società.

La struttura può quindi risultare particolarmente interessante quando una famiglia vuole trasferire la proprietà di un'impresa all'interno di un Trust, mantenendo allo stesso tempo la gestione aziendale nelle mani degli amministratori o delle generazioni familiari designate.

E la Svizzera?

La Svizzera occupa una posizione differente.

Non dispone attualmente di un Trust disciplinato dal proprio diritto sostanziale. Il progetto per introdurre un Trust svizzero non è stato portato avanti e la relativa mozione parlamentare è stata definitivamente tolta dal ruolo nel febbraio 2024.

Ciò non significa però che il Trust sia estraneo all'ordinamento svizzero.

Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2007, della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai Trust e sul loro riconoscimento, la Svizzera dispone di un quadro giuridico per riconoscere Trust costituiti secondo legislazioni straniere.

Un Trust può quindi essere regolato, ad esempio, dalla legge di Jersey o inglese, avere un Trustee professionale operante dalla Svizzera e coinvolgere Settlor o Beneficiari residenti in Svizzera o in ulteriori Paesi.

I Trustee che esercitano professionalmente l'attività in Svizzera sono soggetti ad autorizzazione FINMA e devono rispettare requisiti organizzativi, patrimoniali e di vigilanza previsti dalla Legge sugli istituti finanziari.

Diventa quindi fondamentale distinguere la governing law del Trust, la sede del Trustee, la localizzazione degli asset e la residenza fiscale dei soggetti coinvolti. Non devono necessariamente coincidere.
Un Trust potrebbe essere regolato dalla legge di Jersey, avere un Trustee professionale stabilito in Svizzera e Beneficiari residenti in più Paesi.

È proprio questa possibilità a rendere il coordinamento internazionale uno degli aspetti centrali della pianificazione.
La giurisdizione non dovrebbe essere scelta isolatamente

La scelta dovrebbe essere effettuata tentando di rispondere a diverse domande, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Quali asset verranno conferiti?

  • Dove si trovano?

  • Dove risiedono il Settlor e i Beneficiari?

  • Quanto controllo si intende conservare?

  • Quale discrezionalità deve avere il Trustee?

  • È necessario un Protector?

  • Il Trust dovrà detenere un'impresa familiare?

  • Quanto dovrà durare?

  • Quali ordinamenti potrebbero intervenire in caso di successione, divorzio, insolvenza o trasferimento di residenza?

  •  ...

La governing law è quindi una componente dell'architettura, non una soluzione autonoma.
Un Trust destinato a gestire un patrimonio familiare per molti anni non può essere osservato come una fotografia scattata nel momento della costituzione: Il Settlor può morire o cambiare residenza; i Beneficiari possono trasferirsi in altre giurisdizioni; il Trustee può essere sostituito; un Protector può dimettersi; una società familiare può essere venduta; il patrimonio finanziario può passare da una banca a più gestori...

La struttura deve quindi essere sufficientemente solida da preservare gli obiettivi originari e sufficientemente flessibile da adattarsi a circostanze che possono cambiare profondamente nel tempo.

Per questo motivo, la qualità di un Trust non dipende unicamente dall’atto con cui viene costituito o dalla giurisdizione scelta, ma anche dall’equilibrio tra Settlor, Trustee, Protector e Beneficiari, dalla distribuzione dei rispettivi poteri, dalla legge applicabile e dalla capacità di coordinare nel tempo banche, Asset Manager, professionisti legali e fiscali e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio. In strutture complesse, la presenza di un coordinamento patrimoniale indipendente può contribuire a mantenere allineati nel tempo gli obiettivi della famiglia, l’assetto del Trust e l’operato delle diverse controparti.

Il Trust diventa così non soltanto uno strumento di detenzione degli asset, ma una vera architettura di governance patrimoniale: un sistema attraverso il quale proprietà, controllo, responsabilità e beneficio possono essere organizzati per accompagnare il patrimonio attraverso differenti generazioni, giurisdizioni e fasi della vita familiare.

Sources:

  • Hague Conference on Private International Law (HCCH) — Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition;

  • HM Revenue & Customs (HMRC) — Trusts and taxes: Overview;

  • HM Revenue & Customs (HMRC) — Trusts and taxes: Types of trust;

  • UK Legislation — Trustee Act 2000;

  • Jersey Law — Trusts (Jersey) Law 1984;

  • Cayman Islands Government — Trusts Act (2021 Revision);

  • British Virgin Islands Financial Services Commission — Virgin Islands Special Trusts Act (Revised 2020);

  • Swiss Federal Office of Justice (FOJ) — Trust;

  • Swiss Federal Office of Justice (FOJ) — Introduction of a Swiss Trust / Introduzione di un trust svizzero;

  • Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) — Trustees.

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